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martedì 11 giugno 2013

Tinto-lavanderie: la Regione regolamenta i criteri per l'esercizio dell'attività

Sul BURP. N. 78 del 7/6/2013 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 13 del 30/05/2013 avente per oggetto: "Legge 22 febbraio 2006, n.84 "Disciplina dell'attività professionale di tinto-lavanderia" - Criteri per l'esercizio dell'attività.
Le norme, oggetto del regolamento, hanno recepito proposte ed approfondimenti delle associazioni di categorie che, più volte hanno evidenziato la necessità di precise indicazioni regionali, al fine di rimuovere lo stato di incertezza del quadro normativo e per la piena tutela e garanzia dell'attività.
L'attività professionale delle tinto-lavanderie è regolamentata dalla L. n. 84/2006, successivamente modificata dal D.L.gs. n. 59/2010 e dal D.Lgs. n. 147/2012. Sull'argomento, nel tempo, sono intervenuti circolari e risoluzioni ministeriali che hanno dato chiarimenti, delucidazioni per la piena applicabilità delle disposizioni in materia, anche in assenza di specifiche normative regionali, previste dalla norma statale.
Il Regolamento regionale ha inteso colmare detta lacuna e stabilisce le norme, previste dall'art. 3, c. 1 della L. n. 84/2006, volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore, definisce i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, le norme sanzionatrici e di vigilanza, nonché la disciplina della fase transitoria.
L'attività, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitata è subordinata a Segnalazione Certificata Inizio Attività, (S.C.I.A), di cui all'articolo 19 della L.n. 241/90 da presentare da parte del responsabile tecnico al Comune nel cui territorio opera l'esercizio, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.
Presso ogni impresa dove viene esercitata l'attività di tinto-lavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto all'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale ai sensi dell'art.2 della L.n.84/2006. Il responsabile tecnico sovrintende l'attività professionale di tinto-lavanderia e garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.
La figura del responsabile tecnico non si applica alle tinto-lavanderie c.d. self-service o a gettone, in quanto l'art. 17, c. 1 lett. b) del D.L.gs. n.147/2012 ha esteso anche a tale tipologia di attività, la disciplina prevista per le tinto-lavanderie a lavorazione manuale e/o meccanica, con esclusione della figura del responsabile tecnico.
Le imprese di lavanderia self service, pertanto, non possono essere iscritte all'Albo Imprese Artigiane di cui all'art. 13 della L.R. n.6/2005.
Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari ed ambientali ed accerta, in particolare, il possesso dell'abilitazione professionale da parte del soggetto indicato come responsabile tecnico.
Si richiama, in particolare, l'attenzione sull'art.6 del Reg.Reg. con cui viene data attuazione alla previsione di cui all'art. 6 della L. n. 84/2006, prevedendo che, in sede di prima applicazione, le imprese che esercitano l'attività di tinto-lavanderia alla data di entrata in vigore del regolamento regionale segnalano entro due anni il nominativo del responsabile tecnico. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Comune, previa diffida, sospende l'attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale è disposta la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti.
Da ultimo si fa presente che, con provvedimento della Giunta Regionale, verranno approvati i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi per il conseguimento dell'idoneità professionale e saranno individuati i diplomi abilitanti all'esercizio.

Fonte:
Data Pubblicazione sul portale: 07 Giugno 2013
Aree Tematiche: Sistema Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, Artigianato
Redazione: Redazione Sistema Puglia

lunedì 3 giugno 2013

Fonti rinnovabili/Sventato il ‘rischio esodati’ per 80.000 impiantisti Risultato positivo per la battaglia di Confartigianato: riconosciuta la qualificazione già acquisita dagli installatori

Confartigianato esprime soddisfazione per il decreto legge in materia di efficienza energetica varato il 31 maggio dal Consiglio dei Ministri che, oltre agli interventi sull’ecobonus,   consente ad 80.000 installatori di impianti nel settore delle energie rinnovabili di continuare ad operare.

“Il Governo  – sottolinea il Presidente di Confartigianato Impianti Giovanni Barzaghi – ha recepito le nostre sollecitazioni ed è stato sventato il rischio che dal 1° agosto si creassero 80.000 ‘esodati’. Questo, infatti, sarebbe stato il destino di 80.000 impiantisti, in base all’art.15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che tra i requisiti per poter installare impianti non prevedeva l’abilitazione oggi riconosciuta dal Decreto Ministeriale 37 del 2008 per i responsabili tecnici delle imprese impiantistiche. Grazie alla nostra battaglia – spiega Barzaghi – questa discriminazione è stata superata e il provvedimento varato dal Governo riconosce la qualificazione professionale già acquisita dai nostri installatori in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo e dell’esperienza maturata in anni di lavoro e imposta dalla legge del 2008 per operare sugli impianti”.
Roma, 3 giugno 2013