Sul BURP. N. 78 del 7/6/2013 è stato pubblicato il Regolamento Regionale
n. 13 del 30/05/2013 avente per oggetto: "Legge 22 febbraio 2006, n.84
"Disciplina dell'attività professionale di tinto-lavanderia" - Criteri
per l'esercizio dell'attività.
Le norme, oggetto del regolamento,
hanno recepito proposte ed approfondimenti delle associazioni di
categorie che, più volte hanno evidenziato la necessità di precise
indicazioni regionali, al fine di rimuovere lo stato di incertezza del
quadro normativo e per la piena tutela e garanzia dell'attività.
L'attività
professionale delle tinto-lavanderie è regolamentata dalla L. n.
84/2006, successivamente modificata dal D.L.gs. n. 59/2010 e dal D.Lgs.
n. 147/2012. Sull'argomento, nel tempo, sono intervenuti circolari e
risoluzioni ministeriali che hanno dato chiarimenti, delucidazioni per
la piena applicabilità delle disposizioni in materia, anche in assenza
di specifiche normative regionali, previste dalla norma statale.
Il
Regolamento regionale ha inteso colmare detta lacuna e stabilisce le
norme, previste dall'art. 3, c. 1 della L. n. 84/2006, volte a favorire
lo sviluppo economico e professionale del settore, definisce i criteri
per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, le norme
sanzionatrici e di vigilanza, nonché la disciplina della fase
transitoria.
L'attività, in qualunque forma e a qualsiasi titolo
esercitata è subordinata a Segnalazione Certificata Inizio Attività,
(S.C.I.A), di cui all'articolo 19 della L.n. 241/90 da presentare da
parte del responsabile tecnico al Comune nel cui territorio opera
l'esercizio, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.
Presso
ogni impresa dove viene esercitata l'attività di tinto-lavanderia deve
essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante
al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un
addetto all'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
dell'idoneità professionale ai sensi dell'art.2 della L.n.84/2006. Il
responsabile tecnico sovrintende l'attività professionale di
tinto-lavanderia e garantisce la propria presenza durante lo svolgimento
delle attività.
La figura del responsabile tecnico non si applica
alle tinto-lavanderie c.d. self-service o a gettone, in quanto l'art.
17, c. 1 lett. b) del D.L.gs. n.147/2012 ha esteso anche a tale
tipologia di attività, la disciplina prevista per le tinto-lavanderie a
lavorazione manuale e/o meccanica, con esclusione della figura del
responsabile tecnico.
Le imprese di lavanderia self service,
pertanto, non possono essere iscritte all'Albo Imprese Artigiane di cui
all'art. 13 della L.R. n.6/2005.
Il Comune esercita le funzioni di
vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per
l'esercizio dell'attività, fatte salve le competenze delle autorità
preposte ai controlli sanitari ed ambientali ed accerta, in particolare,
il possesso dell'abilitazione professionale da parte del soggetto
indicato come responsabile tecnico.
Si richiama, in particolare,
l'attenzione sull'art.6 del Reg.Reg. con cui viene data attuazione alla
previsione di cui all'art. 6 della L. n. 84/2006, prevedendo che, in
sede di prima applicazione, le imprese che esercitano l'attività di
tinto-lavanderia alla data di entrata in vigore del regolamento
regionale segnalano entro due anni il nominativo del responsabile
tecnico. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Comune, previa
diffida, sospende l'attività dando un termine per la regolarizzazione,
in mancanza della quale è disposta la cessazione dell'attività dandone
comunicazione agli organismi competenti.
Da ultimo si fa presente
che, con provvedimento della Giunta Regionale, verranno approvati i
contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi per il
conseguimento dell'idoneità professionale e saranno individuati i
diplomi abilitanti all'esercizio.
Fonte:
Data Pubblicazione sul portale: 07 Giugno 2013
Aree Tematiche: Sistema Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, Artigianato
Redazione: Redazione Sistema Puglia
Benvenuti nel nostro blog, siamo impegnati al fianco delle imprese per affrontare le tante problematiche insieme.
martedì 11 giugno 2013
lunedì 3 giugno 2013
Fonti rinnovabili/Sventato il ‘rischio esodati’ per 80.000 impiantisti Risultato positivo per la battaglia di Confartigianato: riconosciuta la qualificazione già acquisita dagli installatori
Confartigianato esprime soddisfazione per
il decreto legge in materia di efficienza energetica varato il 31 maggio dal
Consiglio dei Ministri che, oltre agli interventi sull’ecobonus, consente ad
80.000 installatori di impianti nel settore delle energie rinnovabili di
continuare ad operare.
“Il Governo – sottolinea il Presidente di Confartigianato Impianti Giovanni Barzaghi – ha recepito le nostre sollecitazioni ed è stato sventato il rischio che dal 1° agosto si creassero 80.000 ‘esodati’. Questo, infatti, sarebbe stato il destino di 80.000 impiantisti, in base all’art.15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che tra i requisiti per poter installare impianti non prevedeva l’abilitazione oggi riconosciuta dal Decreto Ministeriale 37 del 2008 per i responsabili tecnici delle imprese impiantistiche. Grazie alla nostra battaglia – spiega Barzaghi – questa discriminazione è stata superata e il provvedimento varato dal Governo riconosce la qualificazione professionale già acquisita dai nostri installatori in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo e dell’esperienza maturata in anni di lavoro e imposta dalla legge del 2008 per operare sugli impianti”.
Roma, 3 giugno 2013
“Il Governo – sottolinea il Presidente di Confartigianato Impianti Giovanni Barzaghi – ha recepito le nostre sollecitazioni ed è stato sventato il rischio che dal 1° agosto si creassero 80.000 ‘esodati’. Questo, infatti, sarebbe stato il destino di 80.000 impiantisti, in base all’art.15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che tra i requisiti per poter installare impianti non prevedeva l’abilitazione oggi riconosciuta dal Decreto Ministeriale 37 del 2008 per i responsabili tecnici delle imprese impiantistiche. Grazie alla nostra battaglia – spiega Barzaghi – questa discriminazione è stata superata e il provvedimento varato dal Governo riconosce la qualificazione professionale già acquisita dai nostri installatori in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo e dell’esperienza maturata in anni di lavoro e imposta dalla legge del 2008 per operare sugli impianti”.
Roma, 3 giugno 2013
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